La definizione della clausola effettuata dal codice, è quella di clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Le parti hanno quindi la facoltà di inserire una clausola con la quale viene impedito ad una delle parti di formulare una serie di eccezioni, volte a ritardare o non eseguire la prestazione. Il codice prevede che una tale clausola abbia effetto, ma solo limitatamente a quelle ipotesi in cui si abbia riguardo ad eccezioni diverse rispetto alle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto. L’effetto è quindi quello di ottenere prima il pagamento, e poi discutere e vagliare le possibili eccezioni.