Clausola Penale


La clausola penale

La clausola penale, disciplinata all’art. 1382 c.c., è l’accordo, ad un contratto, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione.

Essa, stabilisce la medesima norma, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, e quindi consiste in una predeterminazione forfettaria del danno per il ritardo o l’inadempimento. E’ possibile, tuttavia, derogare a tale regola, che quindi ha carattere esplicitamente dispositivo, stabilendo la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale, ha cura di specificare il terzo comma dell’articolo in esame, è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Tale istituto, non ignoto al diritto romano ove la poena aveva però una funzione più accentuatamente punitiva, era previsto anche dal codice civile del 1865, laddove, all’art.1209, era descritta come la clausola con cui una persona, per assicurare l’adempimento di una obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso in cui non l’adempia o ne ritardi l’esecuzione.

Accennato che alla penale si riconosce generalmente funzione di predeterminazione del pregiudizio derivante dall’inadempimento del contratto, occorre segnalare che vi è chi riscontra nell’istituto, in ragione della non  necessità della prova del danno subito dal creditore, una funzione punitiva, disegnando la clausola penale come una pena privata.

La giurisprudenza non condivide questa alternativa ricostruzione, negando l’assimibilità dell’istituto in esame ai punitive damnages conosciuti nell’esperienza della common law, specie americana.

La clausola penale non ha natura o finalità sanzionatoria o punitiva. Essa assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant’è che se l’ammontare fissato venga a configurare, secondo l’apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o sconfinamento dell’autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale può essere equamente ridotta. Quindi, se la somma prevista a titolo di penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno subito e da una rigida correlazione con la sua entità, è in ogni caso da escludere che la clausola di cui all’art. 1382 c.c. possa essere ricondotta all’istituto dei punitive damages proprio del diritto nordamericano, istituto che non solo si collega, appunto per la sua funzione, alla condotta dell’autore dell’illecito e non al tipo di lesione del danneggiato, ma si caratterizza per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato e il danno effettivamente subito.

Oggetto della penale deve essere una prestazione di carattere patrimoniale, ma può anche essere diversa da un’obbligazione pecuniaria e consistere nella liberazione del creditore da un diverso debito (Cass. civ., 8.8.62, n. 2465, in Giust, civ., 1963, 1127) o la decadenza del debitore da un diritto, o ancora un facere a carico dell’inadempiente.

La stipulazione della clausola penale ha l’effetto che il creditore debba sì provare (rectius: allegare, giacchè la prova dell’adempimento della prestazione o della sua impossibilità grava sul debitore) l’inadempimento imputabile, ma che non debba – al contrario – dimostrare l’entità del danno subito.