Clausola Vessatoria
E’ definita come vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci; e questo squilibrio è assunto come rivelatore, in sè considerato, della mala fede del professionista che ha predisposto la clausola. Basta, cioè, il fatto in sè della presenza, nel contratto, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti; non è richiesto alcun elemento di ordine soggettivo, come l’intento del professionista di profittare della propria forza contrattuale per piegare il consumatore a condizioni contrattuali inique.
Lo squilibrio del quale qui si parla non è lo squilibrio economico fra le prestazioni contrattuali. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, nè all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, non riguarda, cioè, la quantità o la qualità di beni o servizi offerti o la congruità del relativo prezzo. Attiene solo all’equilibrio dei diritti e dei doveri che dal contratto derivano a favore dell’una o dell’altra parte.
Si presumono vessatorie fino a prova contaria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3)escludere o limitare l’opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
4) prevede un impegno definitivo del consumatore, mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumaotre se quest’ultimo non conclude il contratto e ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonchè di consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8 ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (ma per giustificato motivo, anche non indicato nel contratto, se questo ha per oggetto servizi finanziari, il professionista può modificare le condizioni del contratto, con facoltà di recesso del consumatore);
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizion senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (ma se si tratta di servizi finanziari, il tasso di interesse e ogni altro onere può essere modificato, salva la facoltà di recesso del consumatore);
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto dei particolari formalità;
16) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto anche nel caso di preventivo consenso del consumatore qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
La categoria delle clausole vessatorie resta però una categoria aperta: le venti ipotesi legislativamente tipizzate sono ipotesi per le quali opera la presunzione (relativa) di vessatorietà; ma il consumatore può sempre, fuori da queste ipotesi, dare la prova che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che è, perciò, una clausola vessatoria.