Clausola di decadenza convenzionale

Una tutela forte dei diritti delle parti può essere attuata mediante la previsione di clausole che prevedano una decadenza convenzionale, e cioè clausole che prescrivano l’obbligo per una o per le parti di esercitare un determinato diritto entro un certo termine a pena di decadenza. In tal caso il mancato esercizio del diritto entro il termine contrattualmente pattuito, determina la decadenza della parte, la quale non potrà in alcun modo (salvo ovviamente il riconoscimento), decorso tale termine, esercitare il diritto oggetto della clausola.

Clausola Risolutiva Espressa

La clausola risolutiva espressa è quella clausola, inserita nel contratto, con la quale le parti convengono che in caso di inadempimento (o ritardato adempimento) di una determinata obbligazione (di pagamento, di consegna ecc.) il contratto si risolva di diritto. Con tale clausola le parti stabiliscono preventivamente gli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione, stabilendo come effetto diretto ed immediato quello della risoluzione del contratto.

Si tratta quindi di una preventiva valutazione effettuata dalle parti della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale. L’art. 1456 c.c. prevede però che tale effetto si verifichi non automaticamente, potendo le parti avere, nonostante l’intervenuto inadempimento, interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ma solo se e quando la parte interessata dichiari all’altra parte di valersi della relativa clausola.

L’inadempimento determina la risoluzione contrattuale, quindi:

  • Se il creditore si avvale della clausola il contratto si intende risolto
  • Produce l’effetto di considerare quel particolare inadempimento dedotto nella clausola come inadempimento grave.

Clausola del “Solve et repete”

La definizione della clausola effettuata dal codice, è quella di clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Le parti hanno quindi la facoltà di inserire una clausola con la quale viene impedito ad una delle parti di formulare una serie di eccezioni, volte a ritardare o non eseguire la prestazione. Il codice prevede che una tale clausola abbia effetto, ma solo limitatamente a quelle ipotesi in cui si abbia riguardo ad eccezioni diverse rispetto alle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto. L’effetto è quindi quello di ottenere prima il pagamento, e poi discutere e vagliare le possibili eccezioni.

Clausola di eccezione di inadempimento

La clausola di eccezione di inadempimento è quella clausola con la quale una parte si rifiuta di adempiere la sua obbligazione sino a quando l’altra parte a sua volta non adempia o offra di adempiere la sua. Il principio che viene fatto valere con tale eccezione è quello secondo cui la parte che a sua volta è inadempiente non può chiedere l’adempimento all’altra parte. Principio che trova il suo fondamento nella generale clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto.