La clausola risolutiva espressa è quella clausola, inserita nel contratto, con la quale le parti convengono che in caso di inadempimento (o ritardato adempimento) di una determinata obbligazione (di pagamento, di consegna ecc.) il contratto si risolva di diritto. Con tale clausola le parti stabiliscono preventivamente gli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione, stabilendo come effetto diretto ed immediato quello della risoluzione del contratto.
Si tratta quindi di una preventiva valutazione effettuata dalle parti della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale. L’art. 1456 c.c. prevede però che tale effetto si verifichi non automaticamente, potendo le parti avere, nonostante l’intervenuto inadempimento, interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale, ma solo se e quando la parte interessata dichiari all’altra parte di valersi della relativa clausola.
L’inadempimento determina la risoluzione contrattuale, quindi:
- Se il creditore si avvale della clausola il contratto si intende risolto
- Produce l’effetto di considerare quel particolare inadempimento dedotto nella clausola come inadempimento grave.